Le notizie principali sull’assicurazione autocarri

Chiunque sia in possesso di un autocarro, ha l’obbligo di assicurarlo per la responsabilità civile conseguente dalla circolazione, secondo la normative vigente .
Il termine autocarro si riferisce ad un mezzo di trasporto, utilizzato non per uso proprio, e quindi non per trasportare passeggeri, ma utilizzato esclusivamente ad uso commerciale, per il trasporto di cose o merci.

notizie su assicurazione per gli autocarri

CATEGORIE AUTOCARRO

In base alla portata massima ammissibile, si suddivide in diverse categorie, tutte assicurabili:

  • N mezzi trasporto merci su quattro ruote;
  • N1 mezzi trasporto merci con portata massima (comprensiva di peso del mezzo) fino a 35 quintali;
  • N2 ” ” ” ” ” ” da 35 quintali a 120 quintali;
  • N3 ” ” ” ” ” ” superiore a 120 quintali;

COPERTURA ASSICURAZIONE AUTOCARRI

– rc- copre i danni procurati ad altri mezzi o persone o ad oggetti durante la marcia, qualora il danno sia stato provocato, senza colpa o con colpa, ma avendo dimostrato che non sia stato possibile scongiurarlo in alcun caso;
– incendio- copre i danni procurati al proprio mezzo da un evento improvviso il quale inneschi un incendio, tipo la caduta di un fulmine, la rottura del serbatoio del mezzo conseguente l’innesco dell’incendio o lo scoppio, un corto circuito elettrico il quale sviluppa l’incendio;
– furto- copre i danni nel caso in cui il mezzo sia sottratto al proprietario da sconosciuti contro la sua volontà ;
– garanzia kasco e/o mini kasco- tutela il proprio mezzo rimborsando i danni provocati da errori di guida, tipo uscita di strada, ribaltamenti;
– garanzia rottura cristalli- in caso di rottura accidentale di un cristallo, non dovuta alla propria guida ma ad eventi esterni, tipo pietra volante, caduta massi, si emette un rimborso per ovviare alla riparazione;
– garanzia sugli atti vandalici- ovvero inconvenienti procurati al mezzo a seguito di violenze espletate da manifestanti in scioperi/manifestazioni/atti di terrorismo, si emette un rimborso per la riparazione;
– garanzia sugli eventi atmosferici- in caso di inconvenienti procurati al mezzo da cause atmosferiche come alluvioni, fulmini, smottamenti, frane, si emette un rimborso;
– garanzia in caso di sospensione patente- viene emessa un’indennità giornaliera, prevista da contratto, pari al numero di giorni di fermo lavorativo;
– garanzia infortunio guidatore- viene emessa un’indennità (anche in unica soluzione, se previsto da contratto) definita in base al grave stato d’infortunio o al decesso del guidatore;
– garanzia all’assistenza- tutela il guidatore/proprietario del mezzo nelle difficoltà di gestione in un sinistro;
– garanzia legale- nel caso in cui si sia sottoposti ad un’azione illegittima da parte di qualcuno, è prevista l’assegnazione di un legale ed il rimborso economico di tutti gli oneri processuali sostenuti;

SOSPENSIONE ASSICURAZIONE

Nel caso il cui il premio per l’assicurazione autocarri in oggetto non venga corrisposto, la stessa deve considerarsi sospesa fino a data da destinarsi e fino alla presentazione della prova di pagamento effettuato.

  • RIVALSA

Nel caso in cui l’assicurato/guidatore, all’atto dell’incidente, sia in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, o circoli con patente scaduta o che non abbia conseguito l’abilitazione alla guida, l’assicurazione si riserva di esercitare il diritto alla rivalsa.

  • FRANCHIGIA

E’ prevista in sede contrattuale, l’istituzione di una franchigia minima per eventi i quali sia applicabile la copertura assicurativa.

  • VALIDITà SUL TERRITORIO

La copertura è valida sul territorio nazionale ed internazionale, come previsto nelle condizioni contrattuali.